Home rifiuti LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI NEI DATI DICHIARATI: L'IMPORTANZA DELLA CONGRUENZA TRA DOCUMENTI (ARTICOLO)
LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI NEI DATI DICHIARATI: L'IMPORTANZA DELLA CONGRUENZA TRA DOCUMENTI (ARTICOLO)
Alfa Ambiente 16:46 0
Abbiamo introdotto, nel precedente articolo “Tracciabilità dei Rifiuti: esigenza o obbligo? Cosa devono sapere le Aziende” (vai all'articolo), il concetto di “tracciabilità” dei rifiuti, un’esigenza ed un requisito richiesto dalla normativa sulla gestione dei rifiuti in azienda, sebbene non con una definizione esplicita e puntuale.
Partendo dalle modalità “classiche” di compilazione dei documenti di gestione dei rifiuti: registro di carico e scarico, FIR e MUD - siamo giunti alla consapevolezza di dover estendere la "tracciabilità" alle azioni che precedono e seguono tale compilazione, svolte da tutti gli attori coinvolti e che devono lasciare una “traccia tangibile".
Tutto ciò è importante per evitare sanzioni in caso di verifiche da parte degli Organi di Controllo preposti.
La prima evidenza è infatti proprio l’incrocio dei dati tra i tre documenti ufficiali per verificarne la corrispondenza!
Una verifica questa che avviene anche tra più aziende tra loro collegate, per assicurare l’integrità della filiera.
PARTIAMO DAI DOCUMENTI DELLA GESTIONE RIFIUTI
- Registro di carico e scarico (di seguito “registro”);
- FIR - Formulari di Identificazione Rifiuti;
- MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
Il registro di carico e scarico ed il MUD sono documenti che devono essere compilati da diversi soggetti: poniamo l’attenzione sul produttore dei rifiuti.
PRODUTTORI DI RIFIUTI: CHI DEVE COMPILARE IL REGISTRO E IL MUD?
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 co. 3 lett. c), d) e g) - ovvero rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero o smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione delle acque, fanghi da depurazione di acque reflue e abbattimento fumi – che hanno più di 10 dipendenti.
L’art. 190 co. 1 dello stesso decreto stabilisce che debbano tenere il registro di carico e scarico gli stessi soggetti di cui all'art. 189 co. 3, elencati sopra, precisando che hanno questo obbligo tutte le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 co. 3 lett. c), d) e g), indipendentemente dal numero di dipendenti.
COME SI VERIFICA LA TRACCIABILITÀ NEI TRE DOCUMENTI?
Sul registro si riscontra il codice alfanumerico e la data di emissione del FIR: i due documenti sono legati a filo doppio.
Dopo aver verificato la corrispondenza dei dati tra registro e FIR – per esempio: il codice CER del rifiuto movimentato, la sua quantità, le caratteristiche di pericolo (in caso di rifiuti pericolosi), l’eventuale intermediario, l’operazione di gestione a cui il rifiuto è destinato (recupero o smaltimento) – è possibile risalire all'operazione, o a più operazioni, di carico di quel rifiuto sul registro.
In questo modo si può controllare la gestione del deposito temporaneo ed eventuali giacenze: si verifica la periodicità con cui i rifiuti sono annotati in carico sul registro (ovvero sono stati messi in deposito temporaneo), si può accertare l’adempimento delle condizioni del deposito temporaneo (criterio temporale o quantitativo) e si controllano eventuali differenze di peso/volume tra quanto caricato e quanto scaricato, non solo sul registro ma anche dall'annotazione sul FIR.
Anche attraverso il MUD, si possono verificare eventuali giacenze di rifiuti in deposito temporaneo, anche per più di un anno – fatto non ammesso dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.
Si può inoltre verificare a quali ditte di trasporto e impianti di destinazione l’azienda ha affidato i propri rifiuti, riscontrandone gli estremi delle autorizzazioni sui FIR.
L’IMPORTANZA DELLA CONGRUENZA TRA I DOCUMENTI
Le informazioni che si possono trarre dalla verifica incrociata dei tre documenti sono fondamentali per comprendere l’attività di gestione dei rifiuti in azienda.
La Tracciabilità del Rifiuto attraverso questi documenti rispecchia azioni che vanno ben oltre le annotazioni sul registro o sui FIR.Azioni che presuppongono valide attività di classificazione del rifiuto, disposizioni tecniche per il deposito temporaneo, procedure di controllo degli atti autorizzativi (di trasportatori e impianti), metodi efficaci di verifica (del destino finale del proprio rifiuto) e di archiviazione dei documenti di gestione.
Autore: Ing. Marzia Carnevale - Alfa Ambiente
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